Smartworking: regole e ultime novità
- segreteriaveneto
- 3 mar 2023
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 26 mag
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge del 24/02/2023 n. 14 di conversione del decreto Milleproroghe, che interviene, tra le varie materie, sulla disciplina dello smart working in azienda.

Come orientarsi tra diritti, obblighi, deroghe, norme strutturali e norme transitorie? Un breve excursus riassuntivo, a complemento del nostro precedente articolo.
ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE: LA PROCEDURA
Per attivare la resa della prestazione lavorativa in modalità agile, permane la procedura ordinaria, così articolata:
1) stipulazione di accordo individuale in forma scritta con il lavoratore, che specifichi:
la durata (anche se a tempo indeterminato) dello smart working,:
tempi di riposo e misure organizzative e tecniche volte a garantire il diritto alla disconnessione
dettaglio delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dal datore di lavoro o eventualmente di proprietà del lavoratore stesso;
regolamentazione delle previsioni per la connessione internet;
modalità di recesso dal contratto da entrambe le parti;
termine del preavviso di recesso;
rispetto del codice disciplinare ai all'art. 7 della legge n. 300/1970 (incluse le regole specifiche adottate per questa modalità di esecuzione della prestazione).
2) conservazione dell'accordo per 5 anni dalla sottoscrizione;
3) comunicazione telematica al Ministero del Lavoro dei nominativi dei lavoratori che renderanno la prestazione in modalità agile, unitamente alle date di inizio e fine della stessa, in adempimento agli obblighi informativi di cui all'art. 23, comma 1, della L. 81/2017, utilizzando il modello allegato al D.M. n. 149 del 22/08/2022.
La comunicazione deve essere presentata entro 5 giorni * dall'inizio della prestazione in modalità agile o dall'ultimo giorno della stessa, in caso di accordo di estensione del periodo.
* il giorno 20 del mese successivo, per le Agenzie di somministrazione.
La sottoscrizione di un Accordo di smart working garantisce al Dipendente la parità di trattamento economico.
LAVORATORI FRAGILI
I Dipendenti del settore pubblico e privato che rientrano in tale categoria (individuate dal D.M. del 04/02/2022), hanno diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2023, anche con l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
GENITORI DI FIGLI FINO A 14 ANNI
I Dipendenti del settore privato che rientrano in tale categoria, hanno diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2023, anche senza accordo scritto tra le parti, purché la mansione si presti a tale particolare modalità di resa della prestazione e sempreché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di sostegno al reddito percepito a seguito di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore non lavoratore.
NORME STRUTTURALI per altre categorie di lavoratori
A norma dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n.105/2022, i datori di lavoro pubblici e privati devono riconoscere priorità alle richieste di esecuzione della prestazione in modalità agile che provengano dalle seguenti categorie di lavoratori:
con disabilità grave accertata (ex art. 4, co. 1, L. 104/1992);
con figli fino a 12 anni;
con figli con disabilità, che necessitino di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o relazionale (ex art. 3, co. 3, L. 104/1992);
assistente familiare (cd. caregiver) di familiare che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente.
Lavoratori affetti da Covid-19
Il lavoratore affetto da Covid-19 che sia asintomatico, se in possesso di certificazione del medico convenzionato che attesti la compatibilità della mansione con lo stato di salute del dipendente, può svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, purché compatibile con la particolare resa della prestazione.





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