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TFR AL FONDO DI TESORERIA INPS E NOVITA' IN FASE DI ASSUNZIONE: COSA CAMBIA DAL 2026?

Con la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina di gestione del TFR, chiarite poi dalla Circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026.

I nuovi obblighi riguardano tutti i datori di lavoro privati (esclusi i datori di lavoro domestico).

Di seguito, un riassunto per punti delle previsioni aggiornate, che comprendono:

  1. versamento obbligatorio del TFR al Fondo di Tesoreria INPS;

  2. nuovo meccanismo del "silenzio-assenso" all'assunzione.



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VERSAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI TESORERIA INPS DEL TFR ACCANTONATO IN AZIENDA

PRIMA

(Criterio statico)

Solo le aziende con una media di oltre 50 dipendenti in forza nel primo anno di attività (o nell'anno 2006 per aziende costituite prima del 2007) erano obbligate a versare il TFR accantonato in azienda al Fondo di Tesoreria INPS.

Pertanto, tutte le aziende con requisiti dimensionali inferiori alla media di 50 dipendenti nel primo anno di attività (o nel 2006 per le aziende costituite prima del 2007), potevano liberamente mantenere il TFR in azienda, anche nel caso in cui, successivamente, la media del loro organico fosse cresciuta oltre i 50 dipendenti.


COSA CAMBIA DAL 2026

(Criterio dinamico)

Dal 2026, la valutazione del criterio dimensionale avviene di anno in anno, sulla base della media dei lavoratori in forza nell'anno precedente.

Quindi, dal 1° gennaio 2026 sono obbligate a versare il TFR al Fondo di Tesoreria INPS tutte le aziende che, nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) precedente a quello di paga considerato, hanno raggiunto i requisiti dimensionali sotto elencati.

AZIENDE OBBLIGATE A VERSARE IL TFR AL FONDO DI TESORERIA INPS

ANNO DI PAGA CONSIDERATO

REQUISITO DIMENSIONALE (definito rispetto all'anno solare precedente a quello del periodo paga considerato)

dal 2026 al 2027

media di 60 addetti nell'anno solare precedente

dal 2028 al 2031

media di 50 addetti nell'anno solare precedente

dal 1° gennaio 2032 in poi

media di 40 addetti nell'anno solare precedente

Eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente al raggiungimento del requisito dimensionale NON incidono sull'obbligo di versamento. Pertanto, dal momento in cui un'azienda raggiunge la soglia dimensionale, sarà sempre tenuta a versare il TFR al Fondo di Tesoreria INPS, anche se in seguito subisce una riduzione di organico che la porta "sotto soglia".

Pertanto, se un datore di lavoro non ha raggiunto la soglia dimensionale nel 2025, per l'anno 2026 non è tenuto all'obbligo di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria. Tuttavia, se nel corso del 2026 dovesse raggiungere la soglia dimensionale prevista, l'obbligo scatterà per il periodo paga decorrente dal 1° gennaio 2027 e per i relativi accantonamenti.


indicatore

Il TFR maturato fino al 31/12/2025 ed accantonato in azienda, rimane nella disponibilità dell'impresa e del lavoratore, come previsto dall'art. 2120 c.c.


COME SI CALCOLANO GLI ADDETTI?

Ai fini del calcolo, devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (indeterminato, apprendistato, determinato, ecc.) e dall'orario di lavoro, computati in proporzione all'orario individuale di lavoro ridotto in caso di tempo parziale.


IMPRESE NEL PRIMO ANNO DI ATTIVITA'

La novella legislativa della L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) introduce modifiche alle soglie dimensionali solo con riferimento agli anni successivi a quello di inizio attività.

Pertanto, nell'anno di inizio dell'attività, resta vigente la disciplina dell'art. 1, comma 756, L. n. 296/2006 (Legge di Bilancio 2007), secondo la quale SOLO le imprese che nel primo anno solare di attività raggiungano la media di 50 addetti sono tenute a versare il TFR al Fondo di Tesoreria dell'INPS, a partire dal primo mese di attività, secondo le modalità di cui alla Circolare INPS n. 70/2007.



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NUOVO MECCANISMO DEL SILENZIO ASSENSO ALL'ASSUNZIONE


PRIMA

(Termine esteso e automatismo di mantenimento TFR in azienda)

Se, all'atto dell'assunzione o comunque entro 6 mesi dalla stessa, un lavoratore non esprimeva alcuna destinazione volontaria del proprio TFR, lo stesso rimaneva accantonato in azienda, salvo che l'impresa non fosse obbligata al versamento dello stesso al Fondo di Tesoreria INPS, in virtù dei previgenti requisiti dimensionali.


indicatore

Pertanto, il c.d. "silenzio assenso" determinava la permanenza del TFR in azienda, senza che lo stesso fosse destinato alla previdenza complementare.


COSA CAMBIA DAL 2026

(Termine ridotto e automatismo di conferimento TFR alla previdenza complementare)

Dal 1° luglio 2026, se il lavoratore NON esprime, entro 60 giorni dall'assunzione, alcuna preferenza di destinazione del proprio TFR, lo stesso NON rimane accantonato in azienda, bensì sarà destinato al fondo pensione individuato dalla contrattazione collettiva o che abbia maggior numero di aderenti all'interno dell'azienda.


indicatore

Pertanto, il c.d. "silenzio assenso" è a tutti gli effetti una tacita adesione alla previdenza complementare.


L'iscrizione automatica ad un fondo di previdenza complementare è prevista per tutti i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026, indipendentemente dal fatto che abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro.


FONDI PENSIONE INTERESSATI DALL'AUTOMATISMO DEL "SILENZIO ASSENSO"

L'adesione automatica riguarda specifiche categorie di fondi di previdenza complementare, che la normativa identifica alternativamente nel:

  1. fondo pensione "di categoria" individuato dal CCNL applicato;

  2. oppure, fondo pensione individuato dalla contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale;

  3. oppure, in caso di presenza di più fondi pensione all'interno della stessa azienda, il fondo pensione che raccoglie il maggior numero di aderenti tra i dipendenti dell'azienda;

  4. oppure, il fondo pensione individuato da diversa intesa tra le Parti sociali.

La normativa, quindi, mette al centro la Contrattazione Collettiva, che è in tal modo chiamata ad occuparsi della previdenza complementare quale istituto imprescindibile nella disciplina del rapporto di lavoro.


POSSIBILITA' DI RECESSO DEL LAVORATORE

Entro 60 giorni dall'assunzione, il Lavoratore ha la facoltà di decidere di:

  • destinare il proprio TFR a una forma pensionistica diversa da quella "automatica" (cfr. punti da 1 a 4)

  • optare per il mantenimento del TFR in azienda che, se in possesso dei requisiti dimensionali, dovrà destinarlo al Fondo di Tesoreria INPS

In assenza di azioni o esplicitazioni da parte del lavoratore entro 60 giorni, il datore di lavoro procede con l'iscrizione al fondo pensione "di riferimento", avviando i conseguenti versamenti delle quote del TFR di competenza.


OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DAL 1° LUGLIO 2026

All'atto dell'assunzione, il principale ed imprescindibile dovere del datore di lavoro è legato agli obblighi informativi. Infatti, egli è tenuto a:

  • fornire l'informativa sul fondo pensione previsto dal contratto collettivo applicato o da eventuali accordi di secondo livello;

  • fornire l'informativa sulle modalità di investimento delle risorse del fondo adottato, che con la nuova normativa è automaticamente differenziato in base all'età del lavoratore e all'orizzonte temporale di investimento (c.d. modello life cycle che prevede una gestione automatica e dinamica del rischio, a differenza del modello precedente "garantito", che prevedeva un profilo di rischio basso in assenza di diversa espressione del lavoratore);

  • verificare l'eventuale esistenza di una posizione previdenziale già attiva, acquisendo dal lavoratore la dichiarazione attraverso il c.d. modello TFR2.


ANPIT Veneto resta a disposizione di tutte le aziende che desiderino ulteriori informazioni in materia di previdenza complementare o che vogliano approntare Accordi Aziendali finalizzati al rispetto degli adempimenti previsti dalla rinnovata disciplina sulla previdenza complementare.


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